INVESTIGATORE PRIVATO Lucca - Dr. Diego DI BARI INVESTIGATORE PRIVATO Lucca - Dr. Diego DI BARI
  • Home
  • Investigatore Lucca
    • Chi Sono
    • L'agenzia
    • Località
    • Partners
    • Informazioni Utili
    • Notizie
  • Investigatoni Private
    • Infedeltà Coniugale
    • Assegno di Mantenimento
    • Affidamento dei Minori
    • Stalking - Atti persecutori
    • Bullismo
    • Controllo Badanti e Colf
    • Contro Pedinamento
    • Persone Scomparse
  • Indagini Aziendali
    • Indagini sul Patrimonio Aziendale
    • Infedeltà Aziendale dei Dipendenti
    • Assenteismo e Doppio Lavoro
    • Concorrenza Sleale
    • Recupero Crediti
  • Bonfiche di Mircospie Ambientali
  • Indagini Difensive

Dr. Diego Di Bari

Chi Sono
  1. Home
  2. Chi Sono
Dr. Diego Di Bari

DR. DIEGO DI BARI

Le prime disposizioni legislative che hanno interessato gli investigatori riguardavano la regolamentazione degli istituti di vigilanza privata, stabilite con il Regolamento approvato con il R.D. 4 giugno 1914 n. 563. Tuttavia, la disciplina specifica dell'attività di investigazione privata è stata introdotta a partire dal 1926 con il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con il Regio Decreto 6 novembre 1926 n. 1846 e successivamente emendato con il R.D. 773 del 18 giugno 1931.

La normativa del TULPS, nel Titolo IV dedicato agli Istituti di Vigilanza e alle Guardie Particolari Giurate, ha stabilito come requisito fondamentale per gli investigatori privati il possesso di una licenza rilasciata dal prefetto, ma non ha fornito una disciplina specifica per questa figura.

Successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano nel 1989, l'art. 222 delle disposizioni di attuazione ha introdotto in via provvisoria il requisito di una specifica competenza professionale per gli investigatori privati, in attesa dell'emanazione di una disciplina specifica. Il R.D. 635/1940, che trattava delle disposizioni relative al rilascio o alla revoca della licenza prefettizia, ha precisato che "nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 327 bis del medesimo codice".

Successivamente, il Decreto del Ministero dell'Interno del 1º dicembre 2010 n. 269, in vigore dal 16 marzo 2011, ha stabilito una disciplina specifica per gli investigatori privati. Tra le novità introdotte, c'è stata la distinzione tra investigatore privato e informatore commerciale, con l'introduzione di requisiti tecnici e formativi specifici per entrambe le figure. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011.

In conclusione, nel corso degli anni sono state emanate diverse normative per regolamentare l'attività degli investigatori privati, fornendo requisiti e linee guida per l'esercizio di questa professione in conformità alle leggi vigenti.

Dr. Diego Di Bari

DR. DIEGO DI BARI INVESTIGATORE PRIVATO AUTORIZZATO

  • AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA PROT. N.0002956/021
  • P.IVA 01864150493
  • INFO@DBDINVESTIGAZIONI
  • DIEGO.DI.BARI@PEC.IT
  • IL TEMPO È PREZIOSO, TELEFONA PER UN APPUNTAMENTO AL NUMERO 331 989 4606

I MIEI LIBRI

Limiti legislativi delle indagini difensive

Limiti legislativi delle indagini difensive

Diego DI BARI
AFGHANISTAN – un paese che non puoi dimenticare

AFGHANISTAN – un paese che non puoi dimenticare

Diego DI BARI
Le investigazioni private tra trucchi & raggiri...

Le investigazioni private tra trucchi & raggiri...

Diego DI BARI
DESCRIZIONE DISCIPLINA NORMATIVA
DISCIPLINA NORMATIVA

La figura dell'investigatore privato è disciplinata principalmente dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), regolamentato dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e dal relativo regolamento di attuazione, il Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, con particolare riferimento agli articoli da 257 a 260. Questi articoli fanno poi riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed al R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144. Il regolamento del 1940 prevede anche che l'individuazione delle caratteristiche minime e degli altri requisiti richiesti sia demandata a un regolamento specifico, da emanare tramite decreto del Ministero dell'Interno.

Il decreto legislativo 27 luglio 1989 n. 271 stabiliva che, in assenza di una disciplina specifica, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di investigatore privato fosse rilasciata dal prefetto ai professionisti che avessero acquisito una specifica esperienza professionale che garantisse la corretta conduzione delle indagini.

In conformità alle disposizioni del TULPS e del relativo regolamento, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Interno del 1º dicembre 2010 n. 269, che ha regolamentato gli istituti di investigazione privata. Questo decreto ha riorganizzato la disciplina relativa agli istituti di investigazione privata e ha stabilito i requisiti per l'esercizio della professione. In particolare, la nuova regolamentazione ha riclassificato la professione nelle seguenti categorie: investigatore privato titolare d'istituto, informatore commerciale titolare d'istituto, investigatore autorizzato dipendente e informatore autorizzato dipendente.

La nuova classificazione introduce due importanti novità: la separazione delle due figure (investigatore privato/informatore commerciale) e la creazione di una nuova categoria di personale dipendente, che deve essere in possesso di una licenza apposita. È importante sottolineare che la distinzione netta tra l'attività di investigatore privato e informatore commerciale consiste nel fatto che quest'ultima si occupa principalmente della raccolta di dati relativi alle imprese, come bilanci, protesti di pagamenti, informazioni anagrafiche delle imprese e dati aggregati, che sono essenziali per le decisioni operative degli imprenditori.

In conclusione, la normativa ha fornito una disciplina specifica per gli investigatori privati e gli informatori commerciali, distinguendo le loro competenze e requisiti, al fine di garantire una corretta conduzione delle indagini e la tutela dei dati personali e aziendali.

LE ATTIVITÀ

L'articolo 5 del Decreto Ministeriale 269/2010 stabilisce una classificazione delle attività degli investigatori privati secondo i seguenti ambiti:

1. Investigazioni in ambito privato: Si riferiscono alle informazioni richieste da privati per la tutela dei loro interessi in sede giudiziaria. Queste possono riguardare questioni familiari, matrimoniali, patrimoniali e simili.

2. Investigazioni in ambito aziendale: Riguardano le richieste di enti pubblici e privati, inclusi società senza personalità giuridica, volte a tutelare i loro diritti in sede giudiziaria. Ad esempio, possono essere richieste per verificare infedeltà dei dipendenti, contraffazione di prodotti, tutela di marchi, brevetti, patrimonio scientifico e altri beni immateriali aziendali.

3. Indagini in ambito commerciale: Si riferiscono alle richieste dei commercianti per determinare eventuali ammanchi o differenze inventariali, anche attraverso informazioni raccolte direttamente presso l'esercizio commerciale (come l'antitaccheggio investigativo).

4. Indagini in ambito assicurativo: Vengono richieste da soggetti aventi diritto per la propria tutela in sede giudiziaria riguardo alla dinamica di sinistri stradali e sul lavoro, o da società assicurative per proteggersi da possibili frodi.

5. Indagini difensive: Sono finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale, secondo quanto disciplinato dal Titolo VI bis del Codice di Procedura Penale.

6. Informazioni commerciali: Riguardano le richieste di enti pubblici e privati per la raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali relativi a imprese e società, inclusi persone fisiche ad esse connesse come soci, amministratori, ecc. Tali attività devono essere svolte nel rispetto della normativa europea sulla privacy.

7. Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali: Si riferiscono ad attività specifiche caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente, come ad esempio il ruolo di "buttafuori".

Queste sono le diverse categorie che definiscono i tipi di indagini e servizi che gli investigatori privati possono offrire, in conformità con il Decreto Ministeriale 269/2010.

FIGURE
Il Decreto Ministeriale 269/2010 stabilisce i requisiti per le diverse figure professionali nell'ambito delle investigazioni private. Di seguito, verranno rielaborati i requisiti per ciascuna figura:

INVESTIGATORE TITOLARE
Possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o almeno triennale in discipline come Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'Investigazione o Economia, oppure diplomi di laurea equiparati.
Esperienza di almeno tre anni di pratica svolta presso un investigatore privato autorizzato da almeno cinque anni, con un rapporto di lavoro dipendente e un esito positivo attestato dall'investigatore stesso.
Partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzati da istituti universitari o centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. In alternativa, documentata attività d'indagine svolta all'interno di reparti investigativi delle Forze di polizia per almeno cinque anni, con dimissioni senza demerito entro gli ultimi quattro anni.

INVESTIGATORE DIPENDENTE:
Possesso di un diploma di scuola media superiore.
Esperienza di almeno cinque anni di documentata attività d'indagine svolta all'interno di reparti investigativi delle Forze di polizia, con dimissioni senza demerito entro gli ultimi quattro anni. Il possesso del titolo di studio è requisito indispensabile.
Svolgimento di un periodo di pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese presso un investigatore titolare autorizzato ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), con almeno cinque anni di esperienza.
Partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di investigazioni private con indirizzo civile, organizzati da università o centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni.

INFORMATORE COMMERCIALE TITOLARE:
Possesso di un diploma di laurea almeno triennale in discipline come Psicologia (indirizzo forense), Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'investigazione o Economia, o diplomi di laurea equiparati. Essere stato iscritto presso il registro delle imprese competente come titolare di impresa individuale o come amministratore di società di persone o di capitali per almeno tre anni negli ultimi cinque.

INFORMATORE COMMERCIALE DIPENDENTE:
Possesso di un diploma di scuola media superiore.
Esperienza di almeno cinque anni di documentata attività d'indagine svolta all'interno di reparti investigativi delle Forze di polizia, con particolare riferimento a reati in materia finanziaria, con dimissioni senza demerito entro gli ultimi quattro anni. Il possesso del titolo di studio è requisito indispensabile.

REQUISITI
REQUISITI

I requisiti necessari per poter esercitare come investigatore privato includono i requisiti stabiliti nel Decreto Ministeriale (DM) del 1º dicembre 2010 n. 269. Inoltre, è necessario possedere una licenza apposita rilasciata dal prefetto, la quale non ha limiti territoriali. È richiesta anche una serie di competenze specifiche indicate nell'articolo 136 del Regio Decreto (R.D.) n. 773 del 18 giugno 1931. Per ottenere la licenza, si deve presentare una domanda secondo le disposizioni dell'articolo 257 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

Secondo la circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2011, che spiega il DM 269/2010, al momento del rinnovo annuale della licenza, è obbligatorio dimostrare di aver frequentato un corso di aggiornamento in materia di investigazioni private ad indirizzo civile e/o penale o di informazioni commerciali. Questo è valido fino a quando non vengono fornite ulteriori direttive di formazione obbligatoria (allegato G, lett. C del DM 269/2010).

Per quanto riguarda la figura dell'investigatore autorizzato, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale italiano, previsto dal d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, e dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, è importante ricordare che l'autorizzazione richiesta (indicata all'articolo 5, comma 1, lett.a, punto a.V del Decreto) può essere richiesta solo da soggetti che già possiedono la licenza per svolgere attività di investigazione privata in ambito civile.

Per gli investigatori dipendenti, i requisiti sono specificati nell'allegato G del DM 269/2010.

Durante la richiesta della licenza presso una prefettura italiana, i titolari degli istituti di investigazione e di informazioni commerciali devono indicare le attività che intendono svolgere, scegliendole tra quelle elencate nell'articolo 5 del decreto. I titolari di licenze con meno di 5 anni devono partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratico. Tali corsi devono rispettare i parametri stabiliti nell'allegato G, lett. C, punto 5 del DM 269/2010.

Il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, noto come decreto semplificazioni e convertito in legge il 4 aprile 2012 n. 35, ha apportato modifiche alle investigazioni private, tra cui l'estensione della durata della licenza da uno a tre anni, modificando l'articolo 13 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Per ottenere la licenza, il richiedente deve presentare al Prefetto un progetto organizzativo che include la sede principale, eventuali sedi secondarie (non ammesse presso il proprio domicilio o sedi di studi legali), i requisiti dell'impresa e del richiedente, la tipologia dei servizi che si intende offrire, il personale da impiegare, la disponibilità finanziaria (deposito cauzionale) e le dotazioni tecnologiche e attrezzature necessarie.

Gli istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali sono tenuti a effettuare depositi cauzionali, disciplinati dall'allegato F2 del DM n. 269/2010. L'importo del deposito cauzionale per gli istituti di investigazioni private è di € 20.000,00, mentre per gli istituti di informazioni commerciali è di € 40.000,00. Ogni sede secondaria richiede un deposito cauzionale aggiuntivo di € 10.000,00 e per ogni tipologia di servizio autorizzata (es. ambito assicurativo, commerciale, ecc.) è richiesto un deposito cauzionale aggiuntivo di € 5.000,00.

TARIFFARIO

Gli investigatori titolari o i direttori delle agenzie di investigazione devono mantenere costantemente esposta, in modo visibile, una tabella delle operazioni alle quali si dedicano, insieme alle relative tariffe per i servizi offerti. Inoltre, essi non possono svolgere attività diverse da quelle indicate nella tabella, né richiedere compensi superiori a quelli stabiliti nella tariffa. È altresì vietato loro compiere operazioni o accettare incarichi da persone che non sono in possesso di un documento di identità valido.

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI
REGISTRO DELLE OPERAZIONI

Ogni istituto di investigazioni è tenuto a compilare e mantenere aggiornato un registro delle operazioni, noto anche come "registro di polizia" o "giornale degli affari". Questo registro deve contenere le generalità delle persone coinvolte negli affari e altre informazioni richieste dalla legge. Il registro deve essere esibito su richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza ed è obbligatorio conservarlo per un periodo di 5 anni. Nel caso di indagini difensive su incarico degli studi legali, si utilizza un registro speciale in sostituzione del registro ordinario delle operazioni.

Secondo il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, nel registro delle operazioni devono essere indicati:

La data e la natura dell'affare o dell'operazione.
L'onorario concordato e l'esito dell'operazione.
I documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.
È obbligatorio per tutti coloro che svolgono l'attività di investigatore privato ottenere un tesserino identificativo apposito. Il modello di tesserino sarà realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, seguendo i requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno. Al momento, tuttavia, il modello specifico non è ancora stato reso disponibile. Il tesserino identificativo sarà una smart card dotata di un chip a contatto che conterrà tutte le informazioni necessarie per rendere riconoscibile l'investigatore, in conformità con il Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 4 agosto 2008 n. 153. Il modello di questi tesserini dovrà essere conforme ai requisiti stabiliti da un decreto del Ministero dell'Interno.

NOTE

Testo dell’art. 222 del codice di procedura penale italiano

Art 222 comma 1 d.lgs. 27 luglio 1999 n.271

Circoalre ministeriale n. 557/pas/u/004935/10089.D del 24 mar 2011 (Vademecum operativo concernente Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr. 269)

Art. 134 comma 1 R.D. n. 773 del 18 giugno 1931

Art. 13 comma 1 decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

Art. 135 commi 4 e 5 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, come modificato dal decreto legge 8 aprile 2008 n. 59.

Art. 135 R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 260 R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dall’art.1 comma 1 lett. f)

BIBLIOGRAFIA

Claudio De Lutio, Le investigazioni dell’avvocato: contributi e garanzie nell’esercizio del diritto di difesa, DLT, Napoli, 2015

Stefani – Di Donato, L’indagine difensiva per avvocati, investigatori privati e consulenti tecnici, Giuffrè Editore, 1991

VOCI CORRELATE

Avvocato (Italia)

Investigatore

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Vigilanza privata

Privacy

Diffamazione

COLLEGAMENTI ESTERNI

Sito Ufficiale della Confederazione Nazionale degli Investigatori Privati Italiani, su conipi.it.

FEDERPOL, Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni le Informazioni e la Sicurezza, istituita nel 1957, federpo.it

CCNL Dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi (PDF), su sinalvcisal.it.

Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008 n. 153 “Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata“. (PDF), su dplmodena.it.

Testo del decreto del Ministero dell’interno 1º dicembre 2010 n. 269 sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno della Repubblica Italiana, su interno.gov.it.

Circolare del Ministero dell’Interno 24 marzo 2011 (PDF), su img.poliziadistato.it. URL consultato il 29 dicembre 2013 (archiviato dall’url originale il 20 maggio 2014).

Vademecum operativo concernente le disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1º dicembre 2010 n. 269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata (PDF), su img.poliziadistato.it. URL consultato il 30 dicembre 2013 (archiviato dall’url originale il 29 giugno 2014).

Hai bisogno di aiuto?

Prenota subito una consulenza.
Chiama il numero 3319894606
Copyrights © 2022 DBD Investigazioni. Credits: Oggiweb Srl

Privacy Policy